PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e soggetti).

      1. Allo scopo di favorire l'acquisto degli immobili alberghieri in regime di affitto da parte dei gestori, possono accedere alle agevolazioni di cui all'articolo 2 gli affittuari che gestiscono tali immobili da almeno cinque anni in locazione immobiliare o in affitto d'azienda, in forma di impresa individuale o di società.
      2. Alle agevolazioni di cui all'articolo 2 possono altresì accedere i gestori, singoli o associati, che intendono acquistare immobili alberghieri confinanti allo scopo di gestire congiuntamente le strutture o di realizzare servizi gestionali in comune.

Art. 2.
(Agevolazioni).

      1. Le finalità di cui all'articolo 1 sono perseguite mediante la concessione al gestore acquirente di mutui agevolati di durata fino a venticinque anni, con abbattimento del tasso di interesse di almeno 1,5 punti percentuali, anche prevedendo la concessione del contributo in forma attualizzata, nonché mediante la defiscalizzazione delle attività relative alla vendita e all'acquisto degli immobili alberghieri ai sensi della presente legge.
      2. La concessione dei mutui di cui al comma 1 è condizionata dall'obbligo del mantenimento del vincolo alberghiero e dal divieto di vendita dell'immobile per un periodo di almeno quindici anni, formalizzati mediante apposito atto scritto dell'acquirente depositato presso la sezione registri immobiliari dell'Agenzia del territorio. In caso di interruzione della gestione, i soggetti interessati decadono dai benefìci di cui al presente articolo. È

 

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consentito il trasferimento della proprietà dell'immobile ai familiari coadiutori o ai soci dell'acquirente.
      3. Le plusvalenze derivanti al venditore dell'immobile alberghiero dalla cessione a titolo oneroso dello stesso immobile ai soggetti di cui all'articolo 1 sono defiscalizzate.
      4. Qualora il venditore dell'immobile alberghiero non sia un soggetto in possesso di partita IVA, il compratore è tenuto al pagamento dell'imposta di registro in misura fissa.

Art. 3.
(Compiti delle regioni).

      1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 sono concesse dalle regioni che provvedono, altresì, alla gestione dei relativi fondi in modo diretto o avvalendosi dei soggetti di garanzia collettiva dei fidi di cui all'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, o attraverso la costituzione di appositi fondi di investimento destinati alla riqualificazione degli immobili alberghieri.
      2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e in conformità alle disposizioni in essa contenute, le regioni adottano, con propri regolamenti, apposite norme per:

          a) stabilire le modalità per la gestione dei fondi di cui al comma 1 in relazione all'opzione prescelta ai sensi del medesimo comma;

          b) definire i criteri per l'individuazione delle priorità nella concessione delle agevolazioni di cui all'articolo 2 e per la conseguente predisposizione delle graduatorie dei beneficiari;

          c) fissare i requisiti necessari per avere diritto alle agevolazioni di cui all'articolo 2 e le modalità di accertamento del possesso e del mantenimento dei medesimi requisiti;

 

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          d) stabilire le procedure per la revoca delle agevolazioni di cui all'articolo 2, tenuto conto, in particolare, di quanto stabilito dal comma 2 del medesimo articolo.

Art. 4.
(Applicazione della normativa comunitaria).

      1. Le agevolazioni di cui all'articolo 2 della presente legge sono concesse alle imprese in conformità alla normativa comunitaria relativa all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in materia di aiuti di Stato e, in particolare, alle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 70/2001 della Commissione, del 12 gennaio 2001, e successive modificazioni. Le procedure amministrative derivanti dagli obblighi e dai vincoli connessi all'applicazione di tali normative, nonché l'accertamento del relativo rispetto, sono di competenza delle regioni.

Art. 5.
(Norma finanziaria).

      1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono posti a carico del fondo previsto all'articolo 1, comma 1228, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.